Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)
Art. 99
Art. 99.
Nessuno puo' essere iscritto per la prima volta nelle scuole elementari inferiori, se non abbia compiuto o non compia, entro il dicembre dell'anno in corso, i sei anni di eta'.
Nessun alunno che abbia oltrepassato i 12 anni puo' rimanere nel corso inferiore, ne' puo' frequentare il corso superiore chi abbia oltrepassato gli anni 15, salvo che per giustificati motivi abbia ritardato, oltre i limiti legali, l'inizio del corso elementare, e purche' non si tratti di scuole miste o di scuole maschili rette da maestre.