Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)
Art. 82
Art. 82.
Agli effetti della obbligatorieta' della direzione didattica si considerano come una sola classe la scuola unica e la riunione di piu' classi nella medesima aula sotto un solo maestro.
Agli stessi effetti non si tiene conto, durante il biennio di esperimento, delle classi tenute da sottomaestri. Si tiene invece calcolo delle scuole mantenute a sgravio degli obblighi del Comune.