Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)
Art. 118
Art. 118.
Le persone riconosciute affetto da malattie contagiose o trasmissibili debbono essere immediatamente allontanate dalla scuola al pari degli insegnanti, alunni ed inservienti che convivono con persone affette da malattie trasmissibili.
Il sindaco, al quale e' pervenuta denunzia della malattia, prende i provvedimenti di sua competenza, e ne avverte il R. ispettore scolastico.