Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)
Art. 294
Art. 294.
Le domande di sussidio per la costruzione, l'ampliamento ed il restauro di edifici scolastici, oltre che dai documenti prescritti dall'art. 292, saranno accompagnate dai seguenti:
1° rapporto dell'ispettore scolastico del circondario intorno alla localita' scelta per l'edificio scolastico ed alla sua convenienza in rapporto ai bisogni e alle norme didattiche;
2° statistica quinquennale, vidimata dall'ispettore, degli alunni obbligati ed inscritti per le classi elementari inferiori, degli inscritti e dei frequentanti per le classi elementari superiori, divisi gli uni e gli altri per sesso e per classe;
3° deliberazione del Consiglio comunale resa esecutiva, nella quale sieno ben determinati lo scopo del sussidio, l'ammontare della spesa presunta e l'obbligo da parte del Comune di destinare l'edificio, per il quale si chiede il sussidio, quando questo sia ottenuto, in perpetuo ad uso esclusivo di scuole elementari od asili e giardini d'infanzia.
4° due copie, una delle quali in carta semplice, dei progetti di costruzione, di ampliamento e di riduzione, redatti da un ingegnere o da un architetto, e muniti del visto del genio civile e comprendenti la pianta della localita', i disegni e le dimensioni dell'edificio e delle sue parti, la destinazione degli ambienti, il computo metrico estimativo dei lavori e le condizioni di esecuzione, i materiali di costruzione, i sistemi costruttivi, la qualita', del sottosuolo, e, nel caso di ampliamento o di riduzione, anche lo stato dell'edificio prima del divisato lavoro.
Nel redigere i progetti di costruzione si dovranno tenere presenti le istruzioni annesse al regolamento per l'esecuzione della legge 15 luglio 1900, n. 260 sui mutui per edifici scolastici.
Il Ministero fornira' ai Comuni, che ne facciano richiesta i tipi planimetrici degli edifici scolastici.