Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)
Art. 142
Art. 142.
Se non si presentano candidati o se nessuno dei candidati che si presentano e' ammesso al concorso, il Comune provvede con una nomina provvisoria, almeno un mese prima della riapertura dell'anno scolastico. Trascorso questo termine senza che il Comune abbia partecipato all'ufficio scolastico la sua scelta, la nomina e' fatta dal provveditore agli studi, a norma dell'art. 4, comma 3° del T. U. 21 ottobre 1903, n. 431.