Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)
Art. 9
Art. 9.
L'elenco degli obbligati a frequentare le scuole elementari del Comune, a norma degli articoli precedenti, approvato dal sindaco, sara' pubblicato non piu' tardi del 1° settembre con apposito manifesto, che dovra' esser tenuto affisso all'albo pretorio, tanto nel capoluogo del Comune che nelle singole frazioni, fino all'apertura dell'anno scolastico.
Il sindaco intimera' in detto manifesto ai genitori ed a chiunque abbia, a termini di legge, il dovere di procacciare ai fanciulli compresi nell'elenco l'istruzione elementare, l'obbligo di richiedere l'iscrizione dei fanciulli stessi nelle scuole del Comune, e le penalita' che la legge commina ai contravventori.