N NORME. red.it

Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)

Art. 267


Art. 267.

Indipendentemente da ogni ricorso, il ministro ha facolta' di annullare o riformare, in qualunque tempo, sopra denunzia od anche d'ufficio, le deliberazioni dei Consigli scolastici provinciali, in quanto queste non siano conformi alle leggi ed ai regolamenti.