N NORME. red.it

Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)

Art. 192


Art. 192.

A cura del direttore e dei maestri deve essere costituita presso ogni gruppo di scuola o presso le singole scuole una piccola biblioteca in cui saranno custoditi, in apposito armadio, una copia dei libri di testo adottati nella scuola, e i libri ricevuti in dono od acquistati dal Municipio o mediante volontarie sottoscrizioni tra i padri di famiglia, purche' riconosciuti adatti pei fanciulli.

Vi sara' pure una piccola raccolta di oggetti, specialmente della regione in cui e' posta la scuola, e, possibilmente, un apparecchio per le proiezioni che potra' anche acquistarsi a spese comuni da piu' Municipi vicini per giovarsene, mediante scambio, nelle scuole rispettive.