Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)
Art. 187
Art. 187.
Il maestro o direttore non puo' mancare alla scuola nei giorni di lezione e in quelli nei quali deve adempiere altri obblighi inerenti al suo ufficio senza regolare permesso, salvo che si tratti di malattia o di assenza per un dovere d'ufficio o per altro pubblico servizio; in questi casi deve informare il sindaco per iscritto, in dicando i motivi dell'assenza.
Nei Comuni dove esiste la direzione didattica, la comunicazione del maestro al sindaco sara' fatta per mezzo del direttore.