N NORME. red.it

Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)

Art. 202


Art. 202.

Nel termine di dieci giorni dopo la chiusura delle scuole, ciascun maestro presenta al direttore, o, in mancanza, al sindaco, i registri bene ordinati e da lui firmati, o una relazione particolareggiata sull'insegnamento impartito, sulla frequenza degli alunni, sulla loro diligenza e sul profitto ottenuto. E nel caso non abbia potuto svolgere interamente il programma didattico, ne dira' le ragioni.

Quando manchi il direttore, una copia della relazione sara' direttamente inviata dal maestro al R. ispettore.