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Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)

Art. 160


Art. 160.

La notificazione del deliberato di licenziamento da parte del Comune, ai sensi dell'art. 10, comma terzo del T. U. 21 ottobre 1903, deve farsi in ogni caso non piu' tardi del 14 aprile, qualunque sia la data dell'effettiva apertura e chiusura dell'anno scolastico nel Comune.

La notificazione si eseguisce da un usciere giudiziario o dal messo comunale, addetto all'ufficio di conciliazione, mediante consegna di una copia integrale, della deliberazione al maestro o, in sua assenza, ad altra persona capace di ricevere l'atto, il tutto nei modi e nelle forme stabilite per le citazioni dal Codice di procedura civile.

L'originale dell'atto di notificazione, con tutte le eventuali annotazioni del caso, e' consegnato dall'usciere o dal messo, possibilmente nello stesso giorno, al sindaco, che lo trasmette immediatamente al presidente del Consiglio scolastico provinciale, accompagnandolo con una copia per uso amministrativo della deliberazione di licenziamento.

Le stesse formalita', di cui nei capoversi precedenti, devono osservarsi anche quando la notificazione e' fatta a cura del Consiglio scolastico provinciale, ma in questo caso il termine utile per la notificazione e' prorogato al 30 aprile.