Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)
Art. 313
Art. 313.
Coloro cui saranno conferiti i diplomi di cui all'articolo precedente, avranno facolta' di fregiarsi, rispettivamente, di medaglia d'oro, d'argento e di bronzo. Tali medaglie porteranno da un lato l'effigie del Re, e dall'altro una corona di quercia colla leggenda:
«Ai benemeriti della popolare istruzione»; avranno il diametro di centimetri tre e mezzo e si porteranno alla parte sinistra del petto, appese ad un nastro di seta dai colori nazionali.