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Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)

Art. 208


Art. 208.

Quando un maestro sia stato sospeso a norma dell'art. 15 T. U. 21 ottobre 1903, n. 431, il Consiglio scolastico provinciale avuta notizia del provvedimento e assunte le prime informazioni, dovra' entro otto giorni confermare o revocare il provvedimento, senza pregiudizio dell'azione disciplinare eventuale, dichiarando se alla sospensione dall'ufficio debba aggiungersi anche quella dallo stipendio.

Se il sindaco, invitato a sospendere di urgenza un maestro, vi si rifiuti o si mostri oscitante, il presidente del Consiglio scolastico potra' procedere alla sospensione con decreto motivato, comunicando immediatamente al Consiglio stesso, che procedera' nei termini indicati dal comma precedente.