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Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)

Art. 336


Art. 336.

Le scuole o i convitti privati possono, per gravi motivi concernenti la sanita', la moralita', le istituzioni fondamentali dello Stato e l'ordine pubblico, essere chiusi dal Ministero dopo una regolare inchiesta del Consiglio scolastico provinciale o disposta dallo stesso Ministero, ed udito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione a norma dell'art. 5 della legge 13 novembre 1859, n. 3725.

Nei casi urgenti il provveditore puo' far chiudere provvisoriamente l'Istituto, riferendone immediatamente al Ministero per il regolare procedimento di cui al comma precedente e pel provvedimento definitivo.