Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)
Art. 321
Art. 321.
((In ciascuna Provincia gli ispettori designeranno al provveditore agli studi, entro il novembre di ogni anno, i maestri, i direttori, le maestre e le direttrici che abbiano i requisiti richiesti per concorrere agli assegni, di cui all'art. 319)).