Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)
Art. 18
Art. 18.
Per godere la franchigia concessa dall'art. 2, comma 3° della legge 8 luglio 1904, n. 407, gli avviai individuali di cui agli articoli precedenti devono essere presentati agli uffici postali in busta aperta o altrimenti piegati alla francese e recare la dichiarazione: «Servizio scolastico - art. 2 legge 8 luglio 1904, n. 407».