N NORME. red.it

Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)

Art. 314


Art. 314.

I diplomi di benemerenza saranno concessi dal Re su proposta del ministro della pubblica istruzione; e per quanto riguarda i direttori e le direttrici, i maestri e le maestre di scuole elementari, comprese le serali e festive, di asili e giardini d'infanzia, si osserveranno per la loro assegnazione le norme seguenti:

1° non piu' di un diploma di 1ª, di due di 2ª, e quattro di 3ª classe, in ciascun anno per gl'insegnanti di una Provincia la cui popolazione raggiunga o superi il numero di 500 mila abitanti;

2° per quelli di qualunque altra Provincia di minore popolazione, non piu' di un diploma di 1ª ogni due anni; di uno di 2ª e due di 3ª classe ogni anno;

3° perche' uno dei direttori o maestri di cui sopra possa essere proposto, e' necessario che sia munito di regolare abilitazione, ed abbia per il diploma di 1ª classe non meno di 25 anni di lodevole servizio; non meno di 15 per quello di 2ª classe non meno di 10 per quello di 3ª.

Per gli effetti del conseguimento del diploma di benemerenza, i servizi in qualita' di direttore e d'insegnante di scuola elementare si calcolano cumulativamente, e parimenti quelli di direttrice ed insegnante di asili o giardini d'infanzia.

4° perche' le persone segnalate per non comuni e gratuite prestazioni possano essere proposte, e' necessario che le prestazioni stesse, pel conferimento del diploma di 1ª classe, abbiano avuto una durata non minore di venti anni, pel conferimento del diploma di 2ª classe una durata non minore di dodici anni, e pel conferimento del diploma di 3ª classe, una durata non minore di otto anni.