Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)
Art. 260
Art. 260.
L'esattore risponde del puntuale adempimento degli obblighi derivanti dalla legge 26 marzo 1893, n. 159, del T. U. 21 ottobre 1903, n. 431, e dal presente regolamento, con la prestata cauzione e con gli altri suoi beni, giusta il disposto dell'art. 16 della legge (testo unico) 29 giugno 1902, n. 281.
I Comuni, che ritardino il pagamento degli stipendi, non possono, per l'anno in corso o finche' duri l'inadempimento, ricevere sussidi dal Ministero.