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Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)

Art. 270


Art. 270.

Il concorso dello Stato sara' calcolato sulla differenza tra i minimi legali in vigore anteriormente alla legge 11 aprile 1886 e quelli portati dalla tabella annessa alla stessa legge o, nel caso che lo stipendio effettivamente corrisposto al maestro fosse gia' superiore ai minimi legali stabiliti dalle leggi anteriori a quella del 1886, sulla differenza tra tale stipendio effettivo ed i minimi stabiliti nella tabella annessa alla legge 11 aprile 1886.

La base della liquidazione del concorso, cosi' stabilita, resta immutata, meno che pei casi di soppressione o di trasformazione di scuole e per quelli di cambiamento di classificazione delle scuole stesse.

In quest'ultimo caso, dovendo il concorso essere calcolato sullo stipendio corrispondente alla classificazione delle scuole vigente nell'anno al quale il concorso stesso si riferisce, la base della liquidazione sara' data dalla differenza tra il minimo legale degli stipendi portati per la nuova classe dalla tabella annessa alla legge del 1886 e il minimo legale della classe, alla quale la scuola avrebbe appartenuto, se il mutamento di classificazione si fosse fatto anteriormente alla legge del 1886.

Per le provincie napoletane e per la Sicilia, nelle quali la classificazione portata dalle leggi precedenti al 1° novembre 1886 non corrispondeva perfettamente a quella della legge del 13 novembre 1859, il ragguaglio per determinare la base della liquidazione del concorso dello Stato, nei casi di cambiamenti di classificazione, sara' fatto rispettivamente secondo la tabella annessa al presente regolamento (allegato G).