Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)
Art. 274
Art. 274.
Per effetto dell'art. 24 della legge 8 luglio 1904, n. 407, i Comuni avranno diritto al rimborso della spesa sostenuta per l'aumento degli stipendi ai maestri elementari, nei limiti dei minimi stabiliti dalla tabella annessa alla predetta legge:
a) per le scuole classificate esistenti al 1° luglio 1904 o che saranno istituite posteriormente, a datare dall'apertura delle scuole stesse;
b) per le scuole obbligatorie non classificate, nelle quali al 1° luglio 1904 lo stipendio assegnato ai maestri ora inferiore alle L. 500;
c) per le scuole facoltative di grado inferiore, nelle quali al 1° luglio 1904 lo stipendio assegnato ai maestri era inferiore alle L. 200;
d) per le scuole tenute dai corpi morali a sgravio totale o parziale dell'obbligo comunale, giusta l'art. 25 del T. U. 21 ottobre 1903, n. 431, sempre quando l'aumento di stipendio, a norma delle convenzioni stipulate con gli enti e approvate dal Consiglio provinciale scolastico, sia a carico dei Comuni e la spesa relativa sia regolarmente inscritta nel bilancio comunale.