Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)
Art. 121
Art. 121.
Se una scuola manca di alcune delle condizioni accennate negli articoli precedenti o se avvengono inconvenienti che possono danneggiare la saluto degli alunni, il R. ispettore, l'ufficiale sanitario e, in caso di urgenza, il direttore, invitano il Comune a provvedere prontamente. In caso che gli uffici fatti riescano infruttuosi, ciascun funzionario ne riferira' rispettivamente al provveditore o al medico provinciale secondo il rapporto di dipendenza gerarchica.