N NORME. red.it

Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)

Art. 17


Art. 17.

Quando la contravvenzione venga definita dal pretore con sentenza di condanna, gli atti di ricupero e la riscossione dell'ammenda e delle spese del relativo procedimento saranno eseguiti rispettivamente, dai cancellieri giudiziari e dai ricevitori del registro, con le norme stabilite dalla tariffa in materia penale e dal regolamento 10 dicembre 1882, n. 1103.