Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)
Art. 104
Art. 104.
Le iscrizioni e le ammissioni hanno luogo solamente in principio dell'anno scolastico, eccetto che per i fanciulli che si presentino alla scuola in conseguenza dall'ammonizione o dell'ammenda inflitta ai loro genitori.