Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)
Art. 95
Art. 95.
Si fa lezione tutti i giorni, eccettuati i sottoindicati:
1° i giovedi'; 2° le domeniche e tutti i giorni festivi riconosciuti dallo Stato; 3° il di' della commemorazione dei morti; 4° l'anniversario della morte di V. Emanuele II; 5° il giorno natalizio del Re; 6° il giorno natalizio della Regina; 7° il giorno natalizio della Regina Madre; 8° altri 12 giorni assegnati complessivamente per le feste di Natale, Carnevale, Pasqua ed altre consuetudinarie nella Provincia, da ripartirsi dal Consiglio scolastico provinciale; 9° altri 4 giorni da assegnarsi dal Municipio quando esso li giudichi necessari e da notificarsi all'ufficio scolastico provinciale per mezzo del R. ispettore.
E' vietata ogni altra vacanza; e nel solo caso in cui nella settimana sia vecanza il mercoledi' si fara' lezione il giovedi'.