Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)
Art. 291
Art. 291.
I Comuni potranno ottenere sussidi per il mantenimento delle scuole elementari facoltative, di asili e giardini d'infanzia, di educatori e patronati, per la costruzione, l'ampliamento ed il restauro di edifici scolastici destinati all'istruzione primaria ed all'educazione infantile; per l'arredamento delle scuole elementari.