Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)
Art. 143
Art. 143.
Quando due o piu' candidati ottengano lo stesso numero di punti, la Commissione dovra' determinare il posto che a ciascuno di essi spetta nella graduatoria, non ammettendosi la collocazione di piu' candidati nell'identico grado.