N NORME. red.it

Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)

Art. 159


Art. 159.

Agli effetti indicati nell'art. 10 comma 2° del T. U. 21 ottobre 1903, n. 431, il provveditore nel mese di febbraio dell'anno in cui scade il triennio comunica al Comune i risultati complessivi delle ispezioni e il suo parere sulla prova fatta dall'insegnante o dal direttore.

Il parere dev'essere motivato e desunto, quando si tratti di un insegnante, dai rapporti del direttore didattico e dell'ispettore e dai verbali di visita e quando si tratti di un direttore, dai rapporti dell'ispettore e da altri documenti, dai quali possano rilevarci la bonta' dell'azione direttiva e l'andamento delle scuole.

In caso di difformita' di giudizi e sempreche' lo creda necessario per poter esprimere il suo parere, il provveditore, autorizzato dal Ministero, procedera' ad una ispezione personale.