Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)
Art. 180
Art. 180.
L'aspettativa non puo' eccedere i diciotto mesi, ma cessa anche prima, col cessare della causa per la quale fu deliberata.
Se l'aspettativa sia stata data per un periodo di tempo minore di diciotto mesi, permanendo la malattia, viene prorogata non oltre quel limite, ad istanza del maestro, ovvero d'ufficio, con le stesse norme e con le stesse guarentigie di cui all'art. 178.
Scaduto il termine massimo di diciotto mesi, assegnato alla aspettativa, colui che non e' in grado di riprendere servizio decade dall'ufficio senza bisogno di alcun altro atto da parte del Comune, ed e' ammesso alla liquidazione della pensione o della indennita' che possa competergli.