Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)
Art. 325
Art. 325.
I nomi dei maestri e direttori proposti dai Consigli scolastici provinciali per le pensioni o assegni saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale; e durante un mese da siffatta pubblicazione ognuno che creda d'aver motivo di richiamarsi potra' presentare ricorso al Ministero.