N NORME. red.it

Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)

Art. 151


Art. 151.

Nell'esaminare le graduatorie il Consiglio scolastico provinciale giudica non della sola legittimita', ma anche del merito.
Riconosciuto irregolare l'operato della Commissione giudicatrice, il Consiglio predetto rinviera' gli atti al sindaco quale presidente della Commissione medesima, affinche' sia riformata la graduatoria e rifatta la nomina. Vi provvedera' pero' direttamente con le norme indicate dall'art. 7, comma 3° del T. U. 21 ottobre 1903, n. 431, procedendo in pari tempo alla nomina, qualora gli atti del concorso, riconosciuti irregolari, siano ad esso pervenuti dopo il 15 settembre.