Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)
Art. 149
Art. 149.
In caso di rinunzia dell'eletto il Consiglio comunale provvede entro 15 giorni dalla vacanza, scegliendo i maestri nella graduatoria, nei modi indicati all'art. 7, comma 3° del T. U. 21 ottobre 1903, n. 431, integrando la terna coi candidati Successivamente classificati.
Trascorsi i 15 giorni, provvedera' alla nomina il Consiglio scolastico provinciale con le stesse norme.