N NORME. red.it

Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)

Art. 25


Art. 25.

Per popolazione agglomerata agli effetti dell'art. 321 ultimo comma della legge 13 novembre 1859, n. 3725, s'intende quella compresa nel raggio di due chilometri dal centro.

Le frazioni o borgate non devono calcolarsi solo quando formino aggregati distinti.