Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)
Art. 127
Art. 127.
Non sono ammessi ai concorsi coloro che furono dispensati dal servizio per inettitudine didattica sopravvenuta in seguito ad infermita', finche' quella causa non sia venuta a cessare, ne' coloro che, licenziati per ragioni disciplinari, furono esclusi dai concorsi per un periodo determinato di tempo o per sempre, a norma dell'art. 17 del T. U. 21 ottobre 1903, n. 431.