Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)
Art. 200
Art. 200.
Il maestro quando ne sia richiesto, o quando lo creda opportuno, e, in ogni caso, alla fine di ogni bimestre con la pagella, informa i parenti intorno ai portamenti od allo studio degli alunni, e li avvisa delle assenze.
Avverte pure i parenti se le ammonizioni e le punizioni date all'alunno siano riuscite infruttuose, e quando, dopo cio', non appaia miglioramento, ne riferisce al sindaco.