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Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)

Art. 20


Art. 20.

I Comuni che vogliono valersi della facolta' concessa dall'art. 19 comma 1° della legge 8 luglio 1904, n. 407, devono farne domanda al Consiglio scolastico provinciale, dimostrando che, nella ricorrenza di certi lavori periodici, propri di ciascun paese, i fanciulli abbandonano la scuola per seguire le loro famiglie o coadiuvarle in quei lavori.

Il Consiglio scolastico provinciale, prima di deliberare, si accertera' che esistano realmente le predette condizioni.