Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)
Art. 8
Art 8.
La Commissione speciale di vigilanza, costituita a norma dell'art. 4, adunata il 15 agosto, esaminera' l'elenco formato dall'ufficio comunale e le dichiarazioni dei padri di famiglia e di tutti coloro che hanno l'obbligo di procacciare l'istruzione ai fanciulli ed invitera', con avvisi individuali, a comparire innanzi alla Commissione, prima della fine di agosto, coloro che non abbiano fatta alcuna dichiarazione o le cui dichiarazioni siano dalla Commissione ritenute insufficienti o manchevoli.
Sentite le dichiarazioni degl'interessati, la Commissione proporra' al sindaco l'elenco definitivo degli obbligati a frequentare le scuole elementari del Comune per l'imminente anno scolastico, nel quale elenco saranno compresi come iscritti d'ufficio coloro i cui genitori, o chi per essi, non avranno fatta alcuna dichiarazione o non si saranno presentati alla Commissione di vigilanza.
La Commissione presentera' al sindaco altresi' l'elenco dei fanciulli i cui genitori, o chi per essi, avranno dichiarato di adempiere altrimenti all'obbligo loro imposto dalla legge, coll'indicazione, per ciascuno, del modo col quale quest'obbligo sara' adempiuto, cioe' con l'iscrizione in scuole private debitamente autorizzate o coll'insegnamento in famiglia.
Gli elenchi menzionati in questo articolo saranno comunicati al R.
Ispettore.