Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)
Art. 74
Art. 74.
La Commissione di vigilanza e' presieduta dal sindaco, o dall'assessore per l'istruzione, oppure da un consigliere comunale delegato dal sindaco.
Essa e' composta preferibilmente di padri e madri di famiglia e di insegnanti e direttori a riposo. Vi appartiene sempre l'ufficiale sanitario comunale.