Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)
Art. 72
Art. 72.
L'approvazione del Consiglio scolastico provinciale alle deliberazioni comunali di riordinamento delle scuole elementari a norma dall'art. 7, comma 1°, della legge 8 luglio 1904, n. 407, sara' negata quando risulti che il Comune sia in tale condizione finanziaria da poterne fare a meno o quando, per speciale condizione dei luoghi, il riordinamento possa tornare di danno all'istruzione.
L'approvazione sara' concessa quando un Comune rurale e poco agiato, per effetto dell'aumentata popolazione, deve aprire nuove classi.