Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)
Art. 266
Art. 266.
Se il Ministero riconosce che il ricorso non e' stato presentato nel termine e nelle forme prescritte, lo dichiara irricevibile.
Se lo riconosce infondato, lo respinge.
Se lo riconosce fondato, revoca il provvedimento e giudica nel merito.
Nei casi in cui il ricorso e' ammesso per soli motivi di illegittimita', il Ministero, qualora lo riconosca fondato, annulla il provvedimento, ma rimette gli atti all'autorita' competente per gli ulteriori provvedimenti.