Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)
Art. 112
Art. 112.
I Comuni debbono provvedere a loro spese, oltre il locale e gli stampati, il materiale didattico e i mobili indicati nell'allegato D del presente regolamento.
Debbono provvedere altresi' alla custodia, alla pulizia, al riscaldamento delle scuole e a quant'altro possa occorrere per il loro regolare funzionamento.