N NORME. red.it

Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)

Art. 279


Art. 279.

Il rimborso dovuto ai Comuni per il maggiore onere, che questi dovranno sostenere pel contributo dovuto al Monte pensioni in conseguenza dell'aumento degli stipendi ai maestri elementari, e' consolidato, a norma dell'art. 24, lettera d) della legge 8 luglio 1904, nella somma del 5% sulla differenza tra gli stipendi minimi legali portati dalla legge 11 aprile 1886, e quelli portati dalla legge 8 luglio 1904, esclusi gli assegni personali, senza tener conto della eventuale differenza in piu' o in meno della spesa effettiva che il Comune sia obbligato a sostenere per il servizio delle pensioni, sia che il Comune eserciti direttamente il servizio stesso, sia che contribuisca al Monte pensioni per gli insegnanti delle scuole pubbliche elementari.

Nella valutazione del rimborso pel maggior contributo dello Stato, dovra' tenersi conto dello stipendio, cui per l'art. 7, comma 5° del R. decreto 2 luglio 1903, n. 430 (testo unico pel Monte pensioni), e' obbligato il Comune agli effetti della iscrizione al Monte.