N NORME. red.it

Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)

Art. 215


Art. 215.

I risultati dello scrutinio sono presentati dal R. provveditore al Consiglio scolastico, il quale procede alla proclamazione degli eletti.

Questi, entro dieci giorni dalla partecipazione della loro nomina, debbono dichiarare se accettano o no l'incarico loro conferito.

In caso che, per qualsiasi ragione, venisse a mancare qualcuno degli eletti, subentreranno quei candidati che ottennero maggior numero di voti.