Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)
Art. 328
Art. 328.
Coloro che intendono aprire un convitto, devono, oltre i documenti indicati nell'articolo precedente, esibire:
1° la pianta dell'edificio;
2° il regolamento interno del convitto;
3° il programma degli studi;
4° indicazione dei mezzi finanziari destinati al funzionamento dell'istituto.
L'attestazione sulla convenienza e salubrita' del locale dovra' essere rilasciata dal medico provinciale.