N NORME. red.it

Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)

Art. 328


Art. 328.

Coloro che intendono aprire un convitto, devono, oltre i documenti indicati nell'articolo precedente, esibire:

1° la pianta dell'edificio;

2° il regolamento interno del convitto;

3° il programma degli studi;

4° indicazione dei mezzi finanziari destinati al funzionamento dell'istituto.

L'attestazione sulla convenienza e salubrita' del locale dovra' essere rilasciata dal medico provinciale.