N NORME. red.it

Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)

Art. 138


Art. 138.

Pei concorsi ai posti d'insegnanti sono reputate persone idonee ai termini dell'art. 6, comma 4 del T. U. 21 ottobre 1903, n. 431, tutti coloro che forniti di un titolo legale abbiano avuto o abbiano un servizio di almeno cinque anni in scuole elementari pubbliche, o annesse ad istituti diretti o sorvegliati dallo Stato, i direttori didattici, gli abilitati all'ufficio d'ispettore scolastico, escluso il R. ispettore della circoscrizione cui appartiene il Comune nel quale e' aperto il concorso, i direttori e i professori delle scuole normali, regie o pareggiate.

In mancanza, o nel caso di giustificata incompatibilita' di queste persone residenti nel Comune e quando trattasi di concorso per titoli, ove il Comune non creda di fare parimenti la scelta fra le persone di cui al comma precedente, estranee al Comune, sono reputati idonei tutti coloro che posseggono o un diploma d'insegnamento medio o una laurea e abitino nel Comune.

In tal caso almeno uno dei membri nominati dal Consiglio scolastico provinciale dev'essere scelto tra i maestri e i direttori didattici.