Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)
Art. 69
Art. 69.
Nelle scuole e nelle classi miste si potra', a giudizio del provveditore agli studi tenere riuniti i fanciulli dei due sessi o far due lezioni separate, pei maschi e per le femmine, ciascuna della durata di tre ore.