Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)
Art. 218
Art. 218.
Ai giudizi disciplinari debbono intervenire in prima convocazione almeno due terzi dei componenti il Consiglio provinciale scolastico; in seconda convocazione si potra' deliberare, quando il numero degli intervenuti sia almeno di cinque.