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Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)

Art. 210


Art. 210.

L'azione disciplinare si esercita indipendentemente da ogni azione penale e civile derivante dagli stessi fatti, ed e' promossa dal provveditore agli studi di sua iniziativa, o sopra denunzia del R. ispettore o del sindaco.

Se la mancanza implichi necessariamente l'esistenza di un reato, l'azione disciplinare sara' sospesa fino all'esito del procedimento penale; ma potra' nel frattempo pronunziarsi contro il maestro o direttore la sospensione di cui all'art. 15 del T. U. 21 ottobre 1903, n. 431.

Nel caso di declaratoria di non luogo a procedere o di assoluzione per mancanza di prove o per insufficienza d'indizi, e nel caso di condanna col beneficio della sospensione della sentenza, e' sempre obbligatorio sottoporre il maestro a giudizio disciplinare, fino all'esito del quale egli resta sospeso dalle funzioni e dallo stipendio.