Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)
Art. 210
Art. 210.
L'azione disciplinare si esercita indipendentemente da ogni azione penale e civile derivante dagli stessi fatti, ed e' promossa dal provveditore agli studi di sua iniziativa, o sopra denunzia del R. ispettore o del sindaco.
Se la mancanza implichi necessariamente l'esistenza di un reato, l'azione disciplinare sara' sospesa fino all'esito del procedimento penale; ma potra' nel frattempo pronunziarsi contro il maestro o direttore la sospensione di cui all'art. 15 del T. U. 21 ottobre 1903, n. 431.
Nel caso di declaratoria di non luogo a procedere o di assoluzione per mancanza di prove o per insufficienza d'indizi, e nel caso di condanna col beneficio della sospensione della sentenza, e' sempre obbligatorio sottoporre il maestro a giudizio disciplinare, fino all'esito del quale egli resta sospeso dalle funzioni e dallo stipendio.