Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)
Art. 5
Art. 5.
Nei Comuni, che siansi avvalsi dalla facolta' concessa dall'articolo 154 della legge comunale e provinciale (T. U. approvato con R. decreto 4 maggio 1898, n. 164) potranno costituirsi piu' Commissioni speciali, una per ciascuno dei quartieri. Quella del quartiere in cui e' la sede del municipio sara' composta a norma dell'articolo precedente, le altre saranno presiedute ciascuna dal delegato del sindaco e composte, ove non esistano nel rispettivo quartiere membri di diritto, di persone appartenenti alle medesime categorie.