N NORME. red.it

Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)

Art. 281


Art. 281.

La quota di rimborso dallo Stato dovuta al Comune, nel caso che lo stipendio sia uguale o minore ai minimi legali portati dalla legge 11 aprile 1886, sara' uguale alla differenza tra questi minimi e quelli fissati nella nuova tabella, annessa alla legge 8 luglio 1904.

Nel caso di stipendio superiore ai minimi fissati dalla tabella annessa alla detta legge 11 aprile 1886, corrisposto dal Comune al maestro, la quota del concorso sara' uguale alla differenza fra lo stipendio effettivamente corrisposto e i minimi della tabella della legge 8 luglio 1904.

Nel caso di istituzione di nuove scuole la quota di rimborso sara' eguale alla differenza fra gli stipendi della tabella annessa alla legge 11 aprile 1888 o i minimi stabiliti dal Comune, se superiori a questi, e quelli fissati dalla legge 8 luglio 1904 per la classe alla quale appartiene la scuola di nuova istituzione.

Quando trattasi di cambiamento di classificazione delle scuole esistenti, la quota di rimborso sara' eguale alla differenza fra i minimi stabiliti dalla legge 11 aprile 1886, o lo stipendio goduto dall'insegnante, se superiore a tali minimi, e quelli della tabella 8 luglio 1904 stabiliti per la classe alla quale la scuola appartiene nell'anno, cui il concorso si riferisce.