Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)
Art. 101
Art. 101.
Nei Comuni che non hanno direzione didattica, una copia del registro d'iscrizione e' inviata, non oltre un mese dalla riapertura della scuola, al R. ispettore cui si dara' altresi' notizia delle nuove iscrizioni avvenute dopo il principio delle lezioni. Il registro completo sara' alla fine dell'anno scolastico depositato nell'archivio del municipio.